Lo sgravio spetta:
• previo inoltro di apposita comunicazione a INPS
• per un periodo di 18 mesi (in caso di rapporto a tempo indeterminato) e di 12 mesi (in caso di tempo determinato, elevati a 18 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato).
La riduzione per il 2023 sarà inferiore a quella applicabile nel biennio 2021-2022 considerato che per questi due anni lo sgravio contributivo è stato eccezionalmente innalzato fino al 100% nel limite di 6.000 euro annui per effetto della legge di bilancio 2021. Per una disamina puntuale dei settori (ATECO) e delle professioni (CP2011) cui sono dedicati i benefici (uguali a quelli dell’anno passato) rimandiamo alle tabelle contenute nel decreto.